Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA

Art. 1

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “UPTER SOLIDARIETA’ – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO”, qui di seguito detta “Associazione”.

2. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Con deliberazione del Comitato Direttivo possono essere istituite sedi operative secondarie.

3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

Art. 2

1. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’Associazione.

2. L’Associazione si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale, con lo scopo di favorire la lotta all’emarginazione e all’esclusione sociale, in particolare di giovani e di persone della terza età, promuovendo positive relazioni intergenerazionali.

L’Associazione, inoltre, si propone il fine della valorizzazione, della tutela e del recupero del patrimonio ambientale e storico artistico, nonché della conservazione e della conoscenza delle tradizioni culturali del nostro paese.

L’Associazione persegue tali scopi attraverso:

  • incontri, dibattiti, momenti di informazione e formativi, nonché mediante altre iniziative aggregative comunque atte a favorire l’inserimento socio-culturale dei cittadini, con particolare riguardo a persone che versano in situazione di disagio, immigrati, anziani a rischio di emarginazione, ragazzi a rischio di devianza e minori a rischio di abbandono;
  • la proposizione, la promozione e/o il coordinamento di iniziative socio-culturali, anche con altri enti pubblici e privati, nonché iniziative di educazione al rispetto della natura e di tutela e recupero del patrimonio ambientale e storico artistico.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sulle tematiche della solidarietà e collabora con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

TITOLO II

SOCI

Art. 3

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.

2. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita.

3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.

4. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata .

5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo laddove il socio non provveda al versamento della quota associativa annuale.

2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato.

 

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) Vice Presidenti

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 6

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

2. Spetta all’Assemblea:

a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

c) deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;

d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto;

f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 7

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Art. 8

1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie  che devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra i soci.

2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

3. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario ed il Tesoriere. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.

4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.

Art. 10

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

1. Al Comitato Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) nominare tra i suoi componenti il Tesoriere;

c) nominare il Segretario;

d) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

f) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

g) indire adunanze, convegni, ecc.;

h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;

i) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;

l) decidere sull’ammissione e la decadenza dei soci;

m) deliberare in ordine all’assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 266/91;

n) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;

o) deliberare l’istituzione di sedi secondarie operative, con facoltà di nominare e revocare un responsabile territoriale, definendone gli eventuali specifici incarichi;

p) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 3, comma 3.

PRESIDENTE

Art. 12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato provvede a richiedere la firma abbinata del Tesoriere.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

 

VICE PRESIDENTE

Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. L’assemblea può nominare fino a un massimo di tre vice Presidenti, in questo caso deve essere nominato un vice Presidente Vicario

 

SEGRETARIO

Art. 14

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.

3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

 

TESORIERE

Art. 15

1. Il Tesoriere, nominato dal Comitato Direttivo, predispone il bilancio d’esercizio, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

2. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità  alle decisioni del Comitato direttivo. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato provvede a richiedere la firma del Tesoriere abbinata a quella del Presidente.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

1. Ai revisori spetta:

a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;

b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.

I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

 

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi dei privati;

c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.

 

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Art. 19

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 8 punto 2.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 20

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge 266/91.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

1. L’Associazione, come previsto dall’art.11 comma 2 lett. m), può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 22

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Comitato Direttivo. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.